Normativa

La normativa sul controllo e la prevenzione della Legionella

In Italia il quadro normativo in materia di prevenzione e controllo della Legionellosi fa sostanzialmente riferimento a due testi fondamentali:

 

 • Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008 c.d. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

 • Le linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.

 

A tali fonti specifiche si aggiungono le “Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”, redatte dalla Commissione “indoor” del Ministero della Salute ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 05/10/2006, che contengono alcune importanti disposizioni operative in materia di bonifica degli impianti di condizionamento e prevenzione della Legionella.

Anche il documento denominato “Procedura Operativa sulla valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria” approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 07 febbraio 2013 contiene alcune indicazioni (allegato 4 a/b) in merito ai parametri microbiologici che devono essere rispettati nelle sezioni di umidificazione degli impianti e nelle torri di raffreddamento.

Alcune Regioni italiane hanno inoltre emanato ulteriori norme al livello locale mediante leggi regionali in materia che risultano più restrittive rispetto alla legislazione nazionale. Esistono infine anche delle Linee Guida al livello europeo redatte dall’organismo comunitario competente in materia di sorveglianza del fenomeno Legionella: l’ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control.

Il Testo Unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

Il D.lgs. 81/2008 tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e prevede una serie di misure e di indicazioni a cui devono attenersi i datori di lavoro per prevenire i rischi di contagio da Legionella negli ambienti in cui viene esercitata l’attività lavorativa.

 

Al Titolo X del D.lgs. sono contenute le disposizioni e le prescrizioni relative alla prevenzione del rischio di esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. Ai sensi dell’art. 267 per agente biologico si intende “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”, mentre per microrganismo si intende: “qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico”.

 

Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi in base al loro rischio di infezione e all’Allegato XLVI al D.Lgs. 81/2008 è riportata la classificazione di ciascun agente. Il batterio della Legionella pneumophila è classificato come agente biologico di “classe 2” ed è quindi riconosciuto come microrganismo “che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

 

Ai sensi dell’art. 15 lett. a) del Testo Unico, “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza” costituisce una delle più importanti “misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di valutare il rischio effettivo legato alla Legionella in tutti i luoghi di lavoro sotto la propria responsabilità ed in particolare nei punti critici costituiti dalle reti idriche e dagli impianti di trattamento e condizionamento dell’aria. Ai sensi dell’art. 17 “Il datore di lavoro non può delegare (…) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”.

 

L’art. 28 prevede che la valutazione di cui all’articolo 17 ed il relativo documento – il così detto DVR – devono riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori anche nella sistemazione dei luoghi di lavoro e deve contenere, tra l’altro:

 a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa (…);

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate (…);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare (…).

 

L’Art. 29 stabilisce inoltre che il DVR debba essere immediatamente rielaborato “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (…). A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.

 

Severe sono le sanzioni penali e amministrative previste dal CAPO IV del Titolo I e del Titolo X del D.lgs. a carico del datore di lavoro e, in alcuni casi, del dirigente in presenza di irregolarità nell’obbligo di valutazione del rischio e/o in caso di omessa, incompleta o non aggiornata redazione del DVR.

 

L’art. 55 comma 1. prevede a carico del datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi o una ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44 per l’omessa valutazione e redazione del DVR (ai sensi del comma 2. la pena è aggravata da 4 a 8 mesi in determinati casi). Identica sanzione è prevista per il datore di lavoro anche dall’art. 282 comma 1. per la violazione dell’art. 271 commi 1., 2., 3. e 5, in tema di obblighi relativi alla redazione ed all’aggiornamento del DVR.

 

L’art. 55 ai commi 3. e 4. prevede poi a carico del datore di lavoro ammende da € 2.457,02 a 4.914,03 o da € 1.228,50 a 2.457,02 per la redazione incompleta o non conforme del DVR.

 

 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008 c.d. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” aggiornato ad agosto 2022 

Le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi

Le linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 rappresentano il testo di riferimento per tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla possibile diffusione del morbo dei Legionari.

 

Il testo in sostanza contiene:

 

• un inquadramento generale del fenomeno Legionella

 

• una panoramica sul sistema di sorveglianza e l’epidemiologia della malattia

 

• un protocollo di controllo del rischio legionellosi articolato secondo le diverse tipologie di strutture produttive particolarmente sensibili (strutture turistico-ricettive, stabilimenti termali, strutture sanitarie) per le quali viene indicata la tempistica minima dei campionamenti

 

• le indicazioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti a rischio (in particolare gli impianti idrosanitari e quelli aeraulici)

 

• le indicazioni tecniche relative alle modalità con cui devono essere effettuati i campionamenti, le modalità per il trasporto e la conservazione dei campioni, le metodologie di laboratorio da applicare, i parametri e le soglie di riferimento etc.

 

Secondo le Linee Guida, in sintesi, la prevenzione si fonda su tre direttrici principali:

 

I. la valutazione del rischio;

II. la gestione del rischio;

III. la comunicazione del rischio.

 

Il primo passo è pertanto la redazione di un Documento di Valutazione del Rischio o DVR, previsto dall’Art. 28 del D.lgs. 81/2008, in cui devono essere descritti ed analizzati tutti i luoghi di lavoro, le relative dotazioni (es. gli impianti) ed i processi produttivi per valutare i rischi di una possibile proliferazione del batterio.

 

In secondo luogo le Linee Guida indicano le varie misure di gestione del rischio che si basano sostanzialmente su una corretta progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici che comportano un riscaldamento dell’acqua e/o la sua nebulizzazione (impianti idro-sanitari, impianti di condizionamento, impianti di raffreddamento a condensatori o torri evaporative) e sull’adozione di misure preventive (manutenzione e, all’occorrenza, disinfezione) capaci di contrastare la moltiplicazione e la diffusione di Legionella negli impianti a rischio.

 

Infine è necessario che i rischi di diffusione della Legionella siano resi noti a tutti coloro che possono risultarne coinvolti, in modo da consentire la diffusione di comportamenti precauzionali mirati alla prevenzione.

 

 Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi approvate il 7 maggio 2015

Le Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione

Le “Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”, hanno ad oggetto le modalità operative da applicare in merito al piano di manutenzione e gestione tecnica degli impianti di trattamento e condizionamento dell’aria (c.d. impianti HVAC dall’acronimo inglese Heating, Ventilation and Air Conditioning) che risultano tra i più critici in rapporto al rischio Legionellosi, ed in particolare riportano:

 

• la pianificazione delle attività di manutenzione degli impianti (manutenzione correttiva, manutenzione predittiva, frequenza degli interventi etc.)

 

• i requisiti igienici per le operazioni di manutenzione degli impianti di climatizzazione

 

• i requisiti di formazione professionale del personale che deve operare gli interventi

 

• le disposizioni da osservare per l’esercizio dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria

 

Nella sezione dedicata ai requisiti di igienicità degli impianti, in particolare, sono riportate alcune precise prescrizioni sulle attività necessarie a fronteggiare il rischio di proliferazione del batterio della Legionella:

 

– “La salvaguardia delle condizioni igieniche, per i sistemi impiantistici che utilizzano l’acqua, deve essere effettuata mediante regolari controlli e procedure di sanificazione, inclusa l’eventuale sterilizzazione dei componenti.” (…)

 

– “Il campionamento dell’acqua per la ricerca di Legionella, deve essere effettuato in un numero di siti che sia rappresentativo dell’impianto”.

 

– “La qualità dell’acqua spruzzata nelle sezioni di umidificazione deve essere periodicamente controllata, l’incremento della carica batterica deve essere prevenuto mediante periodica pulizia dei sistemi oppure, se necessario, mediante sanificazione”.

 

– “La sanificazione dell’impianto (intesa come pulizia, disinfezione o sterilizzazione, se necessaria) deve essere effettuata usando metodi fisici o chimici, con periodicità regolare. La sanificazione chimica può essere effettuata solo utilizzando materiali biocidi la cui efficacia e assenza di tossicità siano state accertate”.

 

– “Dopo la sanificazione, tutte le componenti dell’impianto devono essere ispezionate per assicurare che non sia incorso nessun danno all’impianto, e che le procedure di sanificazione siano state efficaci. Al termine della sanificazione deve essere assicurata l’eliminazione dall’impianto di ogni residuo (in particolare fluido) di materiali biocidi impiegati”.

 

Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione approvate il 05/10/2006

Le Linee Guida europee per la prevenzione, il controllo e il monitoraggio della Legionellosi

 

A livello europeo il compito relativo alla sorveglianza del fenomeno Legionella è responsabilità dell’ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control, mentre a livello tecnico è da citare la seguente normativa:

 

European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species – June 2017